Municipium
Descrizione
Al fine di limitare la presenza di colonie di piccioni, si invita la cittadinanza all'osservanza di quanto previsto dall'Ordinanza sindacale n. 476/2010. In particolare:
- "Il divieto a chiunque di somministrare cibo ai piccioni (e/o ad altri volatili), con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze alimentari e scarti/avanzi alimentari;
- A tutti i proprietari degli edifici o amministratori di condomini o a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni (e/o di altri volatili), di provvedere a propria cura e spese:
a) A mantenere perfettamente pulite da guano o da carcasse di piccioni morti (e/o di altri volatili) le strutture (terrazzi, soffitte, cornicioni, pensiline, davanzali sottotetti, ecc), le aree private ed i marciapiedi fronteggianti le proprietà interessate dalla presenza dei piccioni (e/o di altri volatili), facendo seguire la pulizia da una appropriata disinfezione dei luoghi;
b) Ad installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (terrazzi, soffitte, cornicioni, pensiline, davanzali sottotetti, ecc), al fine di impedirne lo stazionamento;
c) A schermare, ove possibile, con adeguate reti a maglie sottili o con altro mezzo idoneo, gli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni (e/o di altri volatili);
d) Nel caso di aree inedificate, di edifici (o parte di essi), di manufatti o strutture in disuso, oltre ad eseguire gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), a schermare e/o tamponare, con adeguate reti a maglie sottili e/o con pannellature di chiusura o con altro mezzo idoneo, ogni apertura, accesso e anfratto presente sugli immobili interessati dalla presenza di piccioni (e/o di altri volatili), al fine di impedirne lo stazionamento e la nidificazione"
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2025, 13:23